Di seguito i punti da tenere presenti per quanto attiene alla problematica in oggetto:
- la dichiarazione di intento non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore sia da parte del cliente
- gli estremi del protocollo telematico rilasciato dall’Agenzia dovranno essere obbligatoriamente riportati sulle fatture emesse
- non vi è più obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta dell’invio telematico (rimane comunque la facoltà).
Ora, con il provvedimento n. 96911 del 27 Febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello delle Lettere d’Intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati che l’esportatore abituale dovrà utilizzare dal 2 Marzo (l’utilizzo del precedente modello è comunque consentito ancora per 60 giorni).
Dalla stessa data, ai fornitori degli esportatori abituali verranno messe a disposizione nel proprio Cassetto Fiscale le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento (che li riguardano) ricevute dall’Agenzia delle Entrate al fine di consentirgli di adempiere agli obblighi di cui al punto 2.
Si consiglia pertanto, a coloro che non fossero abilitati alla consultazione del Cassetto Fiscale, di richiedere le proprie credenziali all’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisco on line) al fine di visionare le lettere d’intento inviategli dai clienti-esportatori abituali.